Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Associazione Persefone”

Centro d’Incontro Solidale

Articolo 1: Costituzione

1. E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Persefone” Centro d’Incontro Solidale.

Essa è costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

1. L’Associazione ha sede in via Querce 19 04022 Fondi (LT).

Articolo 3: Oggetto Sociale

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue come finalità quella di promuovere l’incontro tra persone che hanno in comune la perdita di una persona cara per l’elaborazione del lutto.

L’Associazione è rivolta indistantamente a qualsiasi persona che intende perseguire gli scopi che muovono la morale dell’Associazione.

L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione si propone tra l’altro di:

  • organizzare gruppi di auto-aiuto, conferenze, convegni e dibattiti, scambi solidali, attività ricreative volte al sostegno della persona;

  • favorire la sensibilizzazione dei giovani e della collettività tutta al valore della vita;

  • promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale;

  • l’Associazione è rivolta indistantamente a qualsiasi persona che intende perseguire gli scopi che muovono la morale dell’Associazione.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Articolo 5: Soci dell’Associazione

1. L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute, sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

4. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Articolo 6: Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;

  • il Presidente del Consiglio Direttivo;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il VicePresidente del Consiglio Direttivo;

  • il Segretario del Consiglio Direttivo.

2. L ‘elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7: Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;

  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  • delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;

  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno venticinque membri degli Aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare in presenza del Presidente del Consiglio Direttivo e di almeno dieci aderenti.

6. Ogni Aderente all’Associazione ha diritto ad un voto.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza è presieduta dal VicePresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione eletto dall’Assemblea.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventun consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.

2. I consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare, ad esso è attribuita la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

5. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9: Il Presidente

1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10: Il Vice Presidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonchè del Libro degli Aderenti all’Associazione.

Articolo 12: Libri dell’Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il Libro degli Aderenti all’Associazione.

2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14: Gestione fondi

1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare i fondi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione si impegna a devolvere il ricavato della raccolta fondi alla beneficienza tenuto conto delle spese relative alla gestione e al mantenimento della stessa.

Articolo 15: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 17: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 18: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firma

Gina Paparello

Fondi, lì 6 aprile 2011

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